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La Proprietà Intellettuale nel 7°PQ

L'attività svolta nell'ambito di progetti comunitari può portare alla realizzazione di risultati, come per esempio:

Questi e altri risultati costituiscono beni immateriali e cioè entità che possono essere oggetto di diritti patrimoniali e non patrimoniali.

La disciplina di questi beni è contenuta nelle norme nazionali e comunitarie, nonchè nei trattati internazionali. Tra queste:

Nel linguaggio del 7°PQ i beni immateriali che derivano dallo svolgimento delle attività nell'ambito dei progetti finanziati sono chiamati collettivamente Foreground.

Se detti beni immateriali preesistono al progetto finanziato sono chiamati Background.

Le regole applicabili al 7° PQ

 Proprietà. La titolarità del Foreground spetta alla Comunità quando è prodotta nell'ambito delle azioni dirette di ricerca e cioè quelle condotte dal Centro Comune di Ricerca (in quanto articolazione della Commissione).

Negli altri casi la proprietà dei risultati spetta al beneficiario che ha svolto l'attività che ha condotto al risultato.

Nel caso in cui i beneficiari coinvolti nella ricerca che ha condotto al risultato siano più di uno, essi devono stipulare tra di loro un accordo che regoli l'attribuzione e l'esercizio della proprietà sui risultati. In mancanza si applica il cosiddetto default regime, che prevede la contitolarità del Foreground da parte dei beneficiari coinvolti e il diritto di questi all'uso disgiunto.

Obblighi di protezione. Il titolare del Foreground è obbligato a proteggerlo attraverso gli strumenti previsti dalla legge ( a seconda dei casi: brevettazione, pubblicazione, deposito, etc)

Il titolare del Foreground è obbligato a dichiarare (qualunque sia la forma di protezione: brevettazione, pubblicazione, etc..) che il bene immateriale è stato realizzato con il contributo dell'Unione Europea, nell'ambito del Programma Quadro, sulla base di un determinato contratto.

Accesso. I beneficiari che non sono proprietari dei risultati hanno però un diritto di accesso (e cioè un diritto di godimento) sui risultati, al fine di svolgere la ricerca durante il progetto e, eventualmente, per sfruttare economicamente i propri risultati. In questo ultimo caso l'accesso è obbligatorio soltanto se lo sfruttamento di un risultato dipende dal Foreground di un altro beneficiario. L'accesso per lo svolgimento dell'attività di ricerca è sempre gratuito. Quello per lo sfruttamento di un altro Foreground può essere concesso a pagamento, ma a condizioni di favore rispetto al mercato. I beneficiari possono concedere l'accesso anche a beni immateriali di cui hanno la disponibilità (Background). In questo caso i beneficiari devono elencare nel Consortium Agreement o altro accordo il Background per il quale è concesso l'accesso ed eventuali limitazioni o la richiesta di un corrispettivo, che comunque deve essere stabilito a condizioni di favore. I beneficiari devono stabilire le regole procedurali per consentire l'accesso.

Trasferimento. Nel caso in cui il titolare del Foreground intenda trasferire o dare in licenza esclusiva lo sfruttamento del risultato, deve darne comunicazione agli altri beneficiari e alla Commissione con almeno 45 giorni di preavviso. Gli altri beneficiari possono opporsi entro 30 giorni dalla comunicazione, nel caso il trasferimento o la licenza possano pregiudicare i loro diritti di accesso. La Commissione può opporsi nel caso in cui il trasferimento o la licenza avvenga in favore di un soggetto stabilito in un Paese Terzo ( non Associato), nel caso in cui questo possa pregiudicare lo sviluppo economico dell'Unione Europea, la sicurezza o le norme etiche.

consulta per maggiorni informazioni:

 IPR Helpdesk

Guide to Intellectual Property Rules for FP7