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Nelle bozze di decreto sulle liberalizzazioni arriva la nuova disciplina per le start-up costituite da giovani.
Sarà introdotto un nuovo tipo societario: la società semplificata a responsabilità limitata costituita da giovani fino a 35 anni.
I vantaggi:
1. Costituzione facile – non c’è bisogno di andare da un notaio, ma di una semplice comunicazione telematica al Registro delle imprese
2. Capitale sociale simbolico di 1 euro
L’art.2463 bis del codice civile regola la costituzione della società semplificata a responsabilità limitata senza l’intervento del notaio che sarebbe riservata alle persone fisiche che alla data della costituzione non abbiano compiuto i 35 anni. La società può essere costituita con una comunicazione in via telematica al Registro delle imprese.
Il vantaggio di questa nuova forma societaria è che non viene previsto un capitale sociale minimo, ma solo la misura simbolica di un euro. Ovviamente questa circostanza indebolisce la società, che non avrà facilmente la possibilità di attingere capitali dal sistema creditizio; essa sarà pertanto destinata ad attività di servizio in cui non sono richiesti particolari investimenti.
Un’altra semplificazione è la costituzione senza l’intervento di un notaio, ma solo mediante la comunicazione unica telematica al Registro delle imprese.
La bozza esonera dal pagamento dei diritti di segreteria e di bollo.
La costituzione deve risultare comunque da un atto nel quale vengono indicati gli elementi previsti dall’articolo 2463 del Codice civile, oltre all’attestazione del possesso dei requisiti di età e l’ammontare del capitale versato. Inoltre nella denominazione deve risultare che si tratta di «società semplificata a responsabilità limitata».
Fonte:Liaison Office Calabria