Liaison

Vai al contenuto della pagina

 

Italiano  English
Home » Brevetti » Regolamento

Regolamento

Art. 1. Finalità dell’Università degli Studi di Sassari in materia di ricerca

Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, e in particolare del Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30, ha lo scopo di:

a)    tutelare le creazioni intellettuali intese come ad esempio: invenzioni; modelli di utilità; trovati biotecnologici brevettabili; varietà vegetali; formule chimiche; software brevettabili; topografie di semiconduttori (chips) e ogni altra innovazione suscettibile di formare oggetto di brevetto o di registrazione che sia stata sviluppata all’interno dell’Università a qualsiasi titolo;

b)    promuovere la ricerca applicata all’interno dell’Ateneo, anche in collegamento con imprese ed enti terzi;

c)    favorire la brevettazione dei risultati della ricerca dell’Ateneo;

d)    valorizzare economicamente i risultati della ricerca dell’Ateneo;

e)    fare partecipare i propri ricercatori alle utilità che possono derivare da questa.

Art. 2. Commissione Brevetti d'Ateneo

Il Rettore nomina la Commissione Brevetti d'Ateneo, formata da un presidente e da cinque docenti, che possiede le seguenti competenze:

a)    controlla la corretta applicazione del presente regolamento brevetti;

b)    promuove la tutela brevettuale delle invenzioni, dei modelli di utilità e di ogni altra creazione di cui all'art. 1, lett. a), nell’ambito universitario;

c)    esamina ogni richiesta di brevettazione o registrazione, ed esprime un parere relativamente alle richieste di cessione formulate dall’inventore/i o dal gruppo di ricerca inventore.

La Commissione esprime a maggioranza per teste i pareri previsti dal presente regolamento; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

La Commissione può essere integrata, quando necessario, ed a richiesta del Presidente o degli altri componenti da esperti in particolari discipline per chiarire punti essenziali della scoperta. Tali esperti partecipano alle sedute ma senza diritto di voto.

Art. 3. Definizioni

Ai sensi del presente regolamento i seguenti termini assumono i sotto riportati significati:

a)    brevetto: lo strumento giuridico che consente di ottenere il diritto esclusivo, ma temporaneo, di produrre, commerciare, vendere e utilizzare non a titolo personale o sperimentale il trovato che ne forma oggetto nello Stato nel quale il brevetto è stato richiesto, ovvero in un altro Stato dell'Unione europea o terzo. Sono requisiti di brevettabilità: la novità, per tale intendendosi il fatto che un’invenzione, prima del suo deposito, non sia stata resa nota in Italia o all’estero, cioè già acquisita allo stato della tecnica, o predivulgata; l'originalità, per tale intendendosi il fatto che l’invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica. La soluzione che l’invenzione presenta non deve, dunque, apparire ovvia ad una persona esperta del ramo cui l’invenzione appartiene; l'industrialità, ossia l'attitudine dell’invenzione ad avere un’applicazione industriale, anche in ambito agricolo; la liceità, ossia la non contrarietà alla legge, all’ordine ed al buon costume;

b)    diritti sull’invenzione: ogni diritto, morale e patrimoniale, sull’invenzione tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana e di ogni altro Stato;

c)    diritto morale sull'invenzione: il diritto inalienabile e intrasmissibile dell'inventore ad esserne riconosciuto autore, anche a prescindere dal rilascio e dalla titolarità del brevetto;

d)    diritti patrimoniali sull’invenzione: diritto al brevetto; diritti derivanti dalla domanda e dal diritto di brevetto; ogni diritto patrimoniale d’autore sul design;

e)    diritti di proprietà intellettuale: ogni diritto di cui al Decreto L.vo n. 30 del 10 febbraio 2005 (codice della proprietà industriale);

f)    dipendenti dell’Università: i lavoratori subordinati di ogni genere dell’Ateneo;

g)    interni non dipendenti dell’Università: studenti; dottorandi; borsisti; assegnisti e contrattisti di ogni genere; stagisti; docenti di ogni genere non dipendenti, collaboratori di ogni genere non dipendenti dell’Università;

h)    inventori: gli ideatori singoli o i gruppi di ricerca che hanno partecipato allo sviluppo dell’idea inventiva che è alla base della proposta con un apporto creativo essenziale e riconosciuto;

i)     contratti di ricerca: i contratti tra l’Università e terzi che comunque comportino l’intervento, a qualsiasi titolo, di dipendenti dell’Università e di interni non dipendenti e/o l’uso, in qualunque modo, di strutture o attrezzature dell’Università.

Possono formare oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale (art. 45 codice di proprietà industriale).

Art. 4. Diritti e obblighi dell’inventore

Il dipendente inventore è riconosciuto titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. Egli può decidere di:

a)    presentare domanda di brevetto a proprio nome, accollandosi tutti i relativi oneri e dandone comunicazione al Magnifico Rettore;

b)    fare richiesta al Magnifico Rettore affinché la domanda di brevetto venga depositata direttamente dall'Università e perché questa sostenga i relativi costi, salvo il diritto morale del dipendente.

Nel caso in cui la domanda di brevetto sia presentata a nome dall’Università la quota dei canoni o proventi derivanti dall'uso dell'invenzione di spettanza dell'Università, detratte le spese di deposito e mantenimento del brevetto, è fissata nella misura del 50%, di cui il 25% spetta all’amministrazione centrale e il 25% alla struttura di afferenza dell’inventore. Nel caso in cui la domanda di brevetto sia presentata dall'inventore, o gruppo di ricerca, a nome proprio, l'Università ha diritto a partecipare agli eventuali introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto nella misura del 30% dei ricavi netti conseguiti.

In tutti i casi, trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, per cause a loro imputabili, l'Università acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttamento dell'invenzione e dei diritti patrimoniali ad essa connessi, o in alternativa il diritto a farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Nel caso di deposito della domanda di brevetto da parte dell'Amministrazione, l'Università riconoscerà all'inventore il 50% dei canoni o proventi derivanti dall'uso dell'invenzione. Trascorsi cinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto senza che sia iniziato lo sfruttamento industriale dello stesso, ovvero qualora i proventi risultino inferiori alle spese per il mantenimento, l'Università può decidere di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vigore. Di ciò verrà data comunicazione in tempo utile al dipendente, che potrà subentrare nella titolarità del brevetto.

Nel caso di deposito di brevetto a nome dell’Università, quest’ultima sarà tenuta a sfruttare il brevetto.

Nell’esercizio dell’attività negoziale di cui sopra incombe sul personale dell’Università l’onere di rispettare il regime di segreto da cui è coperta l’invenzione fino al momento in cui la domanda di deposito non diviene pubblica.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia all'art. 65 del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, contenente la disciplina delle invenzioni dei ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca.

Art. 5. Diritti e obblighi di soggetti non strutturati

I soggetti non strutturati che abbiano conseguito un risultato brevettabile, in relazione ad attività comunque riconducibili al loro rapporto di collaborazione con l’Ateneo, o che comunque siano utili in vista della realizzazione del trovato, sono riconosciuti inventori.

I soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di comunicare al Magnifico Rettore il conseguimento dell'invenzione. Hanno, altresì, l'obbligo di non utilizzare e non divulgare l'invenzione, mantenendo il massimo riserbo sul progredire delle proprie ricerche. Sono, infine, tenuti a rispettare le clausole inerenti alle invenzioni ed al know-how contenute nel contratto che disciplina il loro rapporto con l'Università.

Art. 6. Cessione di diritti dell’Università di Sassari

L’Università di Sassari può cedere o dare in licenza a terzi i diritti relativi alle creazioni intellettuali di cui all’art. 1, lettera a).

L’importo minimo del corrispettivo non può essere inferiore ai costi complessivamente ed effettivamente sostenuti dall’Università di Sassari. Il corrispettivo di ciascuna cessione o licenza relativa ai diritti dell’Università di Sassari sulle creazioni di cui sopra sarà imputato su un capitolo di bilancio dell'Amministrazione centrale.

Art. 7. Ripartizione proventi da cessione di diritti dell’Università di Sassari

Il corrispettivo di ciascuna cessione o licenza di diritti dell'Università di Sassari dovrà in primo luogo ripianare i costi complessivamente sostenuti fino a quel momento. Il residuo di tale corrispettivo (di seguito: l’utile) sarà ripartito come segue:

• il 50% all’autore dell’invenzione o di una qualunque creazione di cui all'art. 1, lett. a);

• il 50% all’Ateneo.

La quota del 50% destinata all’Ateneo sarà ulteriormente ripartita come segue:

• il 25% al Dipartimento dell’inventore proponente o richiedente

• il 25% all'Amministrazione centrale dell'Università di Sassari.

Art. 8. Invenzioni in collaborazione con dipendenti di altre istituzioni

Qualora si conseguano o si intendano conseguire invenzioni con la partecipazione di ricercatori dipendenti di altre istituzioni, italiane o straniere, è fatto obbligo agli inventori di darne tempestiva comunicazione ai rispettivi Enti di appartenenza, al fine di giungere ad un accordo in merito alla spettanza dei diritti e dei risultati conseguiti e al riparto delle eventuali spese di brevettazione.

Art. 9. Riservatezza

Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti ad osservare nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione la massima riservatezza sulle invenzioni e su qualunque creazione intellettuale di cui all'art. 1, lett. a), del presente regolamento che siano di pertinenza dell’Ateneo fino alla pubblicazione della relativa domanda di brevetto a nome dell’Università di Sassari.

Dipendenti ed interni non dipendenti dell’Università di Sassari possono comunicare alla comunità scientifica di avere raggiunto soluzioni inventive a problemi tecnici con comunicazioni che non comportino la divulgazione dell’invenzione (e pertanto la perdita del relativo requisito della novità necessaria alla sua brevettazione). Qualsiasi divulgazione e/o pubblicazione che gli inventori vorranno operare relativamente all’invenzione sarà subordinata all’avvenuto espletamento della procedura di brevettazione.

Art. 10. Assistenza dell’inventore

L’inventore fornirà assistenza in ogni fase del procedimento di brevettazione, come pure in ogni giudizio eventuale legato ai brevetti.

Art. 11. Oneri della brevettazione

Graveranno sul capitolo di bilancio dell’Amministrazione centrale dell’Università F.S.1.05.100 i seguenti oneri e spese di brevettazione:

a)    spese, diritti ed onorari di professionisti relativi alla brevettazione di invenzioni e formule chimiche; alla registrazione di una qualunque delle creazioni di cui all'art. 1, lett. a) del presente regolamento; al deposito di software o di progetti di lavori dell’ingegneria, o di topografie di semiconduttori a nome dell’Università;

b)    tasse relative alla brevettazione e al mantenimento dei brevetti dell’Università;

c)    spese, diritti e onorari relativi a giudizi, arbitrati e assistenza legale, anche stragiudiziale, riguardante i diritti dell’Università previsti dal presente regolamento;

d)    spese, diritti ed onorari di altri esperti di ogni genere per l'attività svolta con riferimento ad una delle materie previste dal presente regolamento.

Art.12 Estensione internazionale

L’Amministrazione Centrale, per una scoperta depositata a nome dell’Università, anticipa il 30% dei costi per le procedure di estensione internazionale (PCT/Europea/Americana) mentre il restante 70% è a carico dell’Inventore/i e/o del Centro di Spesa al quale lo stesso afferisce. Alla scadenza del 5° anno dal primo deposito (italiano), il 30% anticipato dovrà essere rimborsato all’Ateneo anche se il brevetto non verrà sfruttato.

Art. 13. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni all’Università previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate per iscritto al Magnifico Rettore.

Art. 14. Data di entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore nel giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

 

 

Tags : brevetti